Accertamento con adesione a seguito di notifica di accertamento esecutivo
Come richiedere l'accertamento con adesione a seguito di notifica dell'avviso
L'accertamento con adesione è un istituto deflattivo del contenzioso che consente di rideterminare la pretesa tributaria in contraddittorio con l'amministrazione comunale, prima dell'instaurazione del contenzioso tributario.
Il cittadino, ricevuto un avviso di accertamento esecutivo in ambito tributario può, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica, presentare istanza di accertamento con adesione, con conseguente sospensione di 90 giorni (a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza) dei termini per proporre ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria.
L'ambito di applicabilità dell'istituto dell'adesione è limitato agli avvisi di accertamento che originano da metodologie induttive (a titolo esemplificativo determinazione del valore delle aree edificabili ai fini IMU e determinazione della superficie produttiva di rifiuti promiscui, ossia urbani e speciali, per l'assoggettamento alla TARI). Tale istituto non trova invece applicazione per gli avvisi di accertamento che originano da controlli e verifiche che si basano su elementi certi in possesso dell'Amministrazione.
Ai contribuenti che hanno ricevuto un avviso di accertamento e intendono rideterminare la pretesa tributaria in contraddittorio con l'Amministrazione comunale.
È possibile presentare richiesta a mezzo posta elettronica certificata oppure di persona all'Ufficio protocollo.
Il contribuente, ricevuto un avviso di accertamento in ambito tributario può, entro il termine di 60 giorni dalla avvenuta notifica, presentare istanza di accertamento con adesione, con conseguente sospensione di 90 giorni (a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza) dei termini per proporre ricorso avanti la Corte di giustizia tributaria.
L'ufficio entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza contatta il contribuente formulandogli l'invito a comparire; la mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto tramite applicazione del presente istituto.
Se l'ufficio ritiene che non sia legittimo applicare questo istituto oppure nel caso sia palese l'impossibilità di modificare l'originario avviso in funzione delle argomentazioni del contribuente, il funzionario deve notificare un provvedimento di rigetto dalla cui data ripartono i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.
Qualora infine, nel periodo di sospensione (90 giorni), l'ufficio ed il contribuente non concordino la modifica dell'avviso originario, accogliendo anche solo parzialmente le motivazioni del contribuente supportate dalla idonea documentazione, l'avviso resta invariato e riprendono i termini per la proposizione del ricorso.
Nel caso si giunga ad un accordo che modifica l'imposta determinata dall'ufficio nell'avviso di accertamento oggetto dell'istanza, il funzionario responsabile del procedimento predispone un documento che viene controfirmato dal funzionario responsabile dell'imposta e dal contribuente ed i cui elementi verranno utilizzati per rettificare l'avviso di accertamento originario; nel citato documento sono indicati sia i nuovi importi da versare da parte del contribuente che la relativa scadenza di pagamento (se quest'ultima non venisse rispettata dal contribuente il tutto decade e rimane valido l'originario avviso di accertamento).
Contestualmente alla firma congiunta del documento di adesione viene consegnato al contribuente il modello di pagamento e l'eventuale prospetto di determinazione dell'importo dovuto.
Cosa si ottiene
Eventuale riesame del provvedimento di accertamento esecutivo in ambito tributario.
Procedure collegate all'esito
Ici - Imu - Tasi
Tari - Tares - Tarsu
Via Armando Diaz, 73, 09012 Capoterra CA, Italia
Via Armando Diaz, 73, 09012 Capoterra CA, Italia
Telefono:
0707239203
Telefono:
0707239240
- Copia dell'avviso di accertamento notificato
- Eventuale delega con documenti di identità del delegante e intestatario
- Documentazione atta a giustificare la richiesta di accertamento con adesione
Il contribuente, ricevuto un avviso di accertamento in ambito tributario può, entro il termine di 60 giorni dalla avvenuta notifica, presentare istanza di accertamento con adesione, con conseguente sospensione di 90 giorni (a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza) dei termini per proporre ricorso avanti la Corte di giustizia tributaria.
Ultimo aggiornamento
15/05/2025, 10:09
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