Accesso civico semplice
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione sul proprio sito web
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
Tutte le persone
La richiesta non necessita di motivazione, è gratuita e va inviata al Responsabile della trasparenza, per posta elettronica semplice o certificata agli indirizzi indicati di seguito.
Cosa si ottiene
La Segreteria degli affari generali trasmetterà la richiesta all'ufficio responsabile e ne informerà il richiedente via email.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione si provvederà alla pubblicazione dei documenti o informazioni, oggetto della richiesta, nella sezione Amministrazione trasparente del portale istituzionale, entro 30 giorni dalla richiesta.
Contestualmente verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo link. Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul Portale, si limiterà a indicare al richiedente il link.
Procedure collegate all'esito
Nel caso in cui il dirigente responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al responsabile del potere sostitutivo, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel portale istituzionale dell'Ente quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo link.
Segretario Generale
Per la richiesta è sufficiente inviare una email o una Pec eventualmente compilando il modulo riportato qui sotto.
Accesso civico semplice
Il servizio è gratuito.
L'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 33/2013
Ultimo aggiornamento
04/06/2025, 10:50