Accordo di separazione o divorzio

Per un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, è possibile comparire direttamente davanti all'ufficiale di stato civile del Comune

Cos'è

È possibile sottoscrivere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione e divorzio direttamente davanti all'ufficiale dello stato civile del comune, in questi casi l'assistenza degli avvocati è facoltativa.

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

  • Assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti)
  • sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi per la proposizione della domanda di divorzio
  • l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale, potrà essere inserito nell'accordo stesso il pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno di mantenimento periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio

A chi si rivolge

Alle persone che hanno registrato o trascritto il proprio matrimonio presso il comune di Capoterra.

La sede competente a ricevere l’accordo è il comune di celebrazione del matrimonio in forma civile, celebrazione del matrimonio in forma religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (tra due cittadini italiani, o tra un cittadino italiano e un cittadino straniero), di residenza di uno dei coniugi.

Accedere al servizio

Per richiedere la registrazione o la modifica di un accordo di separazione o divorzio dovrete:

  • presentare l'istanza sulla base del modello scaricabile: di persona, via mail o Pec
  • l'ufficiale di stato civile fissa un appuntamento, al quale si presenteranno personalmente e congiuntamente entrambi i coniugi, soli o con l'assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione di accordo per la separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento, modifica delle condizioni di separazione o divorzio
  • viene redatto l’atto contenente l’accordo, sottoscritto dalle parti e dall'ufficiale dello Stato civile. A conclusione dell’incontro si stabilisce un ulteriore appuntamento per la conferma dei patti sottoscritti, in un termine non inferiore ai trenta giorni dalla data dell’accordo già firmato
  • conferma dell’accordo: i coniugi devono presentarsi congiuntamente e personalmente davanti all’ufficiale di stato civile, alla data stabilita, per la conferma della volontà di separarsi o divorziare. Da questo momento la separazione consensuale/scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva.

Cosa si ottiene

Si ottiene la separazione consensuale oppure lo scioglimento con la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.

Procedure collegate all'esito

Successivamente alla separazione e al divorzio saranno aggiornati i relativi atti di stato civile e solo successivamente al divorzio verrà aggiornata la posizione anagrafica del soggetto.

Uffici

Anagrafe e Stato Civile
Via Cagliari, 91, 09012 Capoterra CA, Italia

Orario per il pubblico:
lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 10:30 alle 12:30
martedì: dalle 15:30 alle 17:00 (nel periodo estivo, dalla seconda metà di giugno fino alla seconda metà di settembre, è previsto un solo rientro settimanale nella giornata di martedì)

Area di riferimento

Contatti

Cosa serve

  • il modulo compilato da entrambi i coniugi
  • ricevuta di pagamento di € 16,00
  • documenti di identità in corso di validità di entrambi i coniugi

Costi e vincoli

Le parti dovranno pagare la somma di euro 16,00 a titolo di diritto fisso mediante versamento IBAN IT37X0100004306TU0000030989

  • assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti);
  • sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi per la proposizione della domanda di divorzio;
  • l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo stesso il pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno di mantenimento periodico sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio.
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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

17/04/2025, 10:38