I cittadini italiani, che ritengono di avere diritto di modificare il proprio cognome e/o nome, possono presentare domanda alla prefettura locale per il rilascio di un decreto di autorizzazione.
L’interessato può formulare la propria richiesta presso la prefettura del luogo di residenza o presso la prefettura del luogo di nascita o del comune in cui è stata dichiarata la nascita.
La richiesta ha carattere eccezionale ed è ammessa esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
La domanda indirizzata al prefetto deve indicare in maniera evidente le variazioni richieste e deve contenere obbligatoriamente le motivazioni. In caso di accoglimento della domanda, il prefetto emette un decreto con il quale il cittadino richiedente viene autorizzato a far pubblicare un avviso contenente la sintesi della domanda presso l'Albo pretorio nel comune di residenza attuale dell'interessato e del comune di nascita.
La pubblicazione all'Albo pretorio online deve avere la durata di trenta giorni consecutivi, per consentire ad eventuali interessati di fare opposizione.
L’effetto del cambiamento o dell’aggiunta del nome o del cognome è subordinata all’annotazione del decreto sull’atto di nascita del richiedente, sull’atto di matrimonio, e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.