Convivenze di fatto: registrazione e cancellazione

La convivenza di fatto può essere costituita tra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia

Cos'è

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.

Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso lo sportello anagrafico per effettuare la variazione di residenza o abitazione.


Diritti dei conviventi:

  • godimento dei diritti previsti dall’ordinamento penitenziario per i coniugi: diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero in strutture ospedaliere, pubbliche o private o di assistenza pubblica;
  • possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, modalità funerarie;
  • in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
  • diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
  • rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare;
  • estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare;
  • legittimazione ad instaurare i procedimenti di interdizione ed amministrazione di sostegno;
  • possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi;
  • estensione dei diritti risarcitori già previsti per il coniuge al convivente di fatto.

Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.

Il contratto di convivenza si risolve in caso di:

  • accordo delle parti: avviene nel rispetto delle formalità previste – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni, per lo scioglimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio. Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio;
  • recesso unilaterale: il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all'altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione;

A chi si rivolge

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, residenti nel comune di Capoterra, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.

Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile tra loro o con altre persone, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Accedere al servizio

Per registrare la convivenza di fatto dovrete prendere appuntamento all'ufficio Anagrafe.

All’ufficio Anagrafe, se non ci sono impedimenti, potrete rilasciare la dichiarazione, sottoscritta da entrambi, unitamente alle copie dei documenti di identità ed eventualmente al Contratto di convivenza.

L’ufficiale di anagrafe, al ricevimento della documentazione verifica i requisiti e qualora non vi siano motivi ostativi procede alla registrazione.

Cosa si ottiene

Con la convivenza di fatto i partner acquisiscono i diritti riconosciuti al coniuge e ai familiari previsti dalla LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 che istituisce e disciplina le convivenze di fatto.

Il contratto di convivenza viene registrato e tenuto in copia agli atti.

Procedure collegate all'esito

La convivenza di fatto e l’eventuale contratto di convivenza vengono iscritti nella scheda anagrafica di famiglia e nelle schede anagrafiche personali degli interessati.

Anche la cessazione della convivenza viene riportata nelle stesse schede così come l’eventuale scioglimento del contratto di convivenza.

Con la cessazione della convivenza, tuttavia non cessano automaticamente gli effetti del contratto di convivenza.

Uffici

Anagrafe e Stato Civile
Via Cagliari, 91, 09012 Capoterra CA, Italia

Orario per il pubblico:
lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 10:30 alle 12:30
martedì: dalle 15:30 alle 17:00 (nel periodo estivo, dalla seconda metà di giugno fino alla seconda metà di settembre, è previsto un solo rientro settimanale nella giornata di martedì)

Area di riferimento

Contatti

Cosa serve

  • Documenti di identità di entrambe le persone
  • Dichiarazione sottoscritta al momento
  • Contratto di convivenza (se presente)

Costi e vincoli

Il servizio è gratuito.

Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile tra loro o con altre persone, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Il contratto è nullo nei seguenti casi:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  • in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
  • se una delle parti è minorenne;
  • se una delle parti è interdetta giudizialmente;
  • in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).

 

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Ultimo aggiornamento

17/04/2025, 10:38