La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.
Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso lo sportello anagrafico per effettuare la variazione di residenza o abitazione.
Diritti dei conviventi:
- godimento dei diritti previsti dall’ordinamento penitenziario per i coniugi: diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero in strutture ospedaliere, pubbliche o private o di assistenza pubblica;
- possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, modalità funerarie;
- in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;
- diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;
- rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare;
- estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare;
- legittimazione ad instaurare i procedimenti di interdizione ed amministrazione di sostegno;
- possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi;
- estensione dei diritti risarcitori già previsti per il coniuge al convivente di fatto.
Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.
Il contratto di convivenza si risolve in caso di:
- accordo delle parti: avviene nel rispetto delle formalità previste – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni, per lo scioglimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio. Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio;
- recesso unilaterale: il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all'altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione;