Dichiarazione di nascita

La dichiarazione di nascita permette l’iscrizione del neonato nei registri di nascita e nell’anagrafe della popolazione residente oltre all’attribuzione del nome e del cognome

Cos'è

La nascita di un bambino o di una bambina deve essere registrata nell’anagrafe dello stato civile:

in Italia la dichiarazione di nascita è obbligatoria perché permette di provare l’esistenza di una persona, di stabilire la sua identità e di inserirla in un nucleo familiare.

La dichiarazione di nascita può essere effettuata direttamente presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura dove è avvenuto il parto entro tre giorni dalla nascita oppure entro dieci giorni all’ufficio di stato civile del comune in cui è avvenuta la nascita oppure in quello in cui risiede la madre del bambino.

Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio oltre che al momento della nascita può essere effettuato prima della nascita del bambino dai genitori naturali.

A chi si rivolge

Possono accedere al servizio:

  • Entrambi i genitori o uno di essi
  • Un procuratore speciale (ossia una persona delegata)
  • Il medico, l’ostetrica, o chiunque abbia assistito al parto

Per i genitori coniugati la dichiarazione può essere resa indifferentemente dal padre o dalla madre.

Per i genitori non coniugati la dichiarazione di nascita deve essere presentata congiuntamente da entrambi i genitori e comporta anche il riconoscimento del neonato.

In caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, questi dovrà presentarsi dinanzi all’ufficiale di stato civile.

Anche i genitori stranieri, che non hanno residenza legale in Italia, devono effettuare comunque la dichiarazione di nascita.

La dichiarazione di nascita può essere presentata al Comune di Capoterra se il bambino è nato a Capoterra oppure se vi risiede la madre.

Accedere al servizio

Il dichiarante può presentarsi all'ufficio Stato civile durante gli orari di apertura e compilare la dichiarazione.

Il nome da imporre al nuovo nato deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre.

Per quanto riguarda il cognome:

  • il figlio nato da genitori coniugati o non coniugati (di cui almeno uno è italiano) assume il cognome del padre oppure della madre o di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato. La scelta condivisa dunque può essere tra: doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti; solo cognome paterno; solo cognome materno.
  • in caso di figlio nato da genitori stranieri, per l’attribuzione del cognome si deve osservare la normativa del paese di appartenenza. Se dovessero presentarsi delle difficoltà si ricorre all’applicazione del diritto italiano.

Cosa si ottiene

La dichiarazione di nascita permette l’attribuzione di nome, cognome e l’iscrizione del neonato nei registri di nascita e nell’anagrafe della popolazione residente.
L'iscrizione anagrafica del nato, indipendentemente dal luogo di registrazione della nascita, verrà effettuata sempre nel comune di residenza della madre.

Procedure collegate all'esito

All’atto dell'iscrizione nei registri di nascita viene attribuito il codice fiscale al neonato.

Uffici

Anagrafe e Stato Civile
Via Cagliari, 91, 09012 Capoterra CA, Italia

Orario per il pubblico:
lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 10:30 alle 12:30
martedì: dalle 15:30 alle 17:00 (nel periodo estivo, dalla seconda metà di giugno fino alla seconda metà di settembre, è previsto un solo rientro settimanale nella giornata di martedì)

Area di riferimento

Contatti

Cosa serve

  • un valido documento di riconoscimento del/dei dichiarante/i
  • l’attestazione in originale di avvenuta nascita rilasciata dal personale medico presente al parto

Costi e vincoli

Il servizio è gratuito.

La dichiarazione di nascita deve essere presentata entro 10 giorni dalla nascita.

Dichiarazione tardiva: se la dichiarazione viene fatta oltre i dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo che verranno riportate nell’atto.

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

17/04/2025, 10:38