La dispersione di ceneri è ammessa nel rispetto della volontà espressa del defunto e unicamente in aree a ciò destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private.
L'autorizzazione alla dispersione in natura è concessa:
- in montagna a distanza di oltre 200 mt. da centri e insediamenti abitativi;
- in mare ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- nei laghi ad oltre cento metri dalla riva;
- nei corsi d’acqua e nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e manufatti;
- in aree naturali appositamente individuate dai comuni, dalle province e dalla regione.
Dispersione in area cimiteriale
La dispersione nella suddetta area cimiteriale è a titolo oneroso come da regolamento sul servizio.
Dispersione in aree private
Deve avvenire fuori dai centri abitati con il consenso del proprietario e senza che siano perseguite finalità di lucro.
La dispersione è vietata nei centri abitati così come definiti dal nuovo Codice della strada.
Qualora la dispersione debba essere effettuata in altro comune, sarà necessario acquisirne l'autorizzazione.