Rettifica - in autotutela - accertamento esecutivo/ingiunzione di pagamento
Il servizio consente di richiedere la rettifica o l'annullamento in autotutela di un avviso di accertamento esecutivo o di un’ingiunzione di pagamento in ambito tributario
L'autotutela è l'istituto deflattivo del contenzioso che permette il riesame di un provvedimento di accertamento o di un’ingiunzione di pagamento in ambito tributario, anche se diventato definitivo; qualora l'atto sia viziato da errori.
Alcuni esempi di illegittimità del provvedimento di accertamento:
- Errore di persona
- Evidente errore logico o di calcolo
- Errore sul presupposto
- Doppia imposizione
- Mancata considerazione di pagamenti
- Sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
- Errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio
Il riesame dell'atto per la rettifica o l'annullamento del medesimo deve essere richiesto tramite presentazione di una richiesta da presentarsi entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
L'annullamento dell'atto comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
L'annullamento dell'atto non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente.
Non è ammissibile l'utilizzo dell'autotutela nel caso si sia già pronunciato nel merito il giudice della Corte di giustizia tributaria, sul caso specifico.
A chi è stato notificato un provvedimento di accertamento esecutivo o un’ingiunzione di pagamento se l'atto è stato emesso sulla base di errori o dati errati.
Potete presentare la richiesta compilando e firmando il modulo scaricabile qui sotto.
La richiesta può essere presentata via PEC oppure di persona all'Ufficio protocollo.
Il Comune, nei termini consentiti dalla legge, procederà alla verifica delle condizioni dichiarate e alla comunicazione dell’avvenuta compensazione richiesta, in caso positivo, oppure al suo diniego.
Cosa si ottiene
Se il procedimento amministrativo si conclude riscontrando l’effettiva presenza di vizi ed errori, otterrete la rettifica, totale o parziale, dell’avviso di accertamento esecutivo o dell’ingiunzione di pagamento precedentemente emesso e notificato.
Ici - Imu - Tasi
Tari - Tares - Tarsu
Via Armando Diaz, 73, 09012 Capoterra CA, Italia
Via Armando Diaz, 73, 09012 Capoterra CA, Italia
Telefono:
0707239203
Telefono:
0707239240
PEC:
comune.capoterra@legalmail.it
Email:
tributi@comune.capoterra.ca.it
- Modulo compilato e firmato
- Copia dell'atto notificato oggetto della richiesta
- Eventuale documentazione atta a giustificare la richiesta di riesame
Il contribuente al quale è stato notificato un avviso di accertamento esecutivo ovvero un’ingiunzione di pagamento con irrogazione delle sanzioni ed intimazione ad adempiere può, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, presentare richiesta di rettifica o annullamento dello stesso qualora l'avviso sia stato emesso sulla base di errori o dati errati.
Ultimo aggiornamento
03/07/2025, 10:11
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