Rimborso e/o compensazione degli importi dovuti a titolo di Servizio Idrico Integrato (SII)

Richiesta di rimborso o compensazione degli importi dovuti per il Servizio Idrico Integrato (SII) versati in eccesso o non dovuti

Cos'è

Potete richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Entro tale termine potrete presentare richiesta utilizzando il modulo scaricabile qui sotto.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso di interesse legale in vigore per le diverse annualità, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili o nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

A chi si rivolge

Il servizio è rivolto ai contribuenti che hanno eseguito versamenti al Servizio Idrico Integrato (SII) in eccesso o non dovuti.

Accedere al servizio

Potete fare la richiesta presentando il modulo (scaricabile qui sotto) compilato e sottoscritto insieme a tutta la documentazione necessaria.

La richiesta può essere presentata via PEC oppure di persona all'Ufficio protocollo.

Il Comune procederà alla verifica delle condizioni dichiarate e alla comunicazione dell’avvenuta compensazione richiesta, in caso positivo, oppure al suo rifiuto.

Cosa si ottiene

Se il procedimento amministrativo si conclude positivamente ottenete il rimborso o la compensazione delle maggiori somme versate.

Uffici

Sportello idrico
Via Armando Diaz, 73, 09012 Capoterra CA, Italia

Orario per il pubblico:
lunedì, giovedì: dalle 11:00 alle 13:00

Area di riferimento

Contatti

Cosa serve

  • Modulo di richiesta compilato e sottoscritto
  • La documentazione attestante i maggiori versamenti per i quali s’intende richiedere la compensazione o il rimborso
  • Codice IBAN del c/c se si richiede l’accredito delle somme

Costi e vincoli

Non si procede al rimborso od alla compensazione della tassa qualora vi siano annualità pregresse insolute o soggette a recupero straordinario o coattivo.

Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento, ossia per importi inferiori a euro 12,00.

Tempi e scadenze

Il Comune provvederà al rimborso entro 120 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati.

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

03/07/2025, 14:42